Differimento udienze del Gdp del Distretto della CdA di Napoli

Differimento udienze del Giudice di Pace del Distretto della Corte di Appello di Napoli al 04 giugno 2020

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

aft. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 bis del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

PREVENZIONE EVENTO COVID—19 PER SARS—COV—2 DIFFERIMENTO RIAPERTURA GIUDICI DI PACE

 

Il Presidente della Corte di appello, su conforme avviso del Procuratore Generale della Repubblica per quanto di sua competenza e d’intesa con l’Avvocato Generale;

visto l’art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 bis del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;

visto l’art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;

considerato l’esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;

ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza, anche nell’ottica di una graduale ripresa dell’attività giudiziaria, così come consigliato anche nelle recenti Circolari del Capo del DOG del Ministero della Giustizia del 02 maggio 2020 con riferimento alla suddivisione della fase 2 in diversi segmenti temporali;

tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;

visti gli schemi di provvedimento finora trasmessi dai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto di Napoli con riferimento alle modalità ed ai termini di ripresa delle attività giudiziarie di competenza degli uffici dei Giudici di Pace;

ritenuto che ai sensi dell’art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall’art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, i provvedimenti relativi al periodo compreso tra  il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 devono essere assunti d’intesa con il Presidente della Corte d’appello ed il Procuratore Generale della Repubblica, sentita l’autorità sanitaria;

rilevato preliminarmente che gli schemi dianzi indicati,  alcuni dei quali peraltro  pervenuti a questo Ufficio solo nella giornata di ieri, sono ispirati a principi organizzativi assai difformi tra loro, sia con riferimento all’utilizzo di strumenti processuali telematici sia con riferimento all’individuazione dei processi da trattare, sia con riferimento alla gestione delle udienze da trattarsi “in presenza”;

rilevato che il processo dinanzi al Giudice di Pace presenta peculiari e specifiche caratteristiche, non essendo applicabile il Processo Civile Telematico e potendo nei casi di legge le parti sostanziali difendersi in proprio, senza l’assistenza di un difensore;

ritenuto che, di conseguenza, l’utilizzo di strumenti di collegamento da remoto per i processi di competenza del Giudice di Pace appare, allo stato, di difficile generalizzazione, sia perché non tutti i Giudici di Pace sono in grado di farne uso, sia perché non tutte le parti sostanziali sono poste in pari misura in condizione di accedervi;

ritenuto pertanto che i provvedimenti organizzativi proposti, diversi tra loro, sono in parte obiettivamente idonei a determinare disparità di trattamento tra le parti sostanziali, in parte non uniformemente applicabili anche all’interno degli stessi uffici;

rilevato peraltro che, in considerazione della rilevante criticità, allo stato ed a  breve  termine, nell’utilizzazione da parte di tutti gli attori processuali degli strumenti processuali telematici per le ragioni sopra indicate, i provvedimenti organizzativi in parola rischierebbero di determinare la trattazione di un numero eccessivamente rilevante di processi mediante presenza fisica in udienza delle parti e dei difensori, né peraltro essi contengono disciplina rigorosa  dei criteri di selezione  tra i processi da trattare in relazione ai numeri indicati;

considerato altresì che la peculiarità degli uffici del Giudice di Pace, nei sensi dianzi indicato, determinerebbe verosimilmente, in queste condizioni, il concreto ed attuale rischio di eccessivo affollamento degli uffici del Giudice di Pace del distretto, con conseguenti assembramenti vietati dalla normativa nazionale di prevenzione epidemiologica per COVID-19;

ritenuto pertanto che occorra differire al 04 giugno 2020 l’eventuale intesa previa ulteriore interlocuzione con i Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto, al fine di approfondire gli aspetti appena richiamati e concordare le necessarie diverse soluzioni organizzative;

DISPONE

è differita al giorno 04 giugno 2020 l’eventuale intesa del Presidente della Corte d’appello e del Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell’art. 83, comma  6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, in ordine alla celebrazione, presso gli uffici del Giudice di Pace compresi nel Distretto della Corte d’appello di Napoli, di procedimenti e processi che non siano di trattazione obbligatoria per l’effetto dell’art. 83, 3 comma

ALLEGATO