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Protocollo sezione lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
UFFICIO DI PRESIDENZA

Protocollo di Intesa per la trattazione scritta ai sensi dall’art. 83, comma 7, lett.
h), D.L. 17/03/2020 n. 18 per la Sezione lavoro e previdenza del Tribunale di
Napoli Nord
All’esito dell’intesa raggiunta dal Presidente della Sezione Lavoro, dott. Genaro Iacone,
previa riunione di sezione, e del Consigliere del C.O.A. di Napoli Nord, avv.to
Francesco Castaldo, all’uopo delegato, i sottoscritti:
Dott. Marcello Sinisi, Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente C.O.A. Napoli Nord
Richiamato il protocollo organizzativo per le modalità di trattazione delle udienze civili ai
sensi delle lettere f) ed h) dell’art. 83 comma 7 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, stipulato con
il COA, da valere anche per le udienze della sezione lavoro e previdenza per quanto non
qui espressamente derogato in ragione delle peculiari esigenze della medesima;
evidenziato che ogni ulteriore aspetto organizzativo di dettaglio finalizzato a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica in atto nel Paese sarà oggetto di apposito ed ulteriore
Provvedimento Organizzativo adottato dalla Presidenza dell’intestato Tribunale secondo
quanto previsto dall’art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020.
Ciò premesso, convengono le seguenti modalità di trattazione delle udienze della sezione
lavoro e previdenza, in uno a quella tradizionale in presentia, con decorrenza dal
12/05/2020, come di seguito indicato:
Art. 1 Attività preliminari all’udienza
1. La trattazione scritta (art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020, n. 18)
costituisce la modalità di trattazione per le cause che non richiedono la presenza
necessaria, per legge o ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori o dal pubblico
ministero o dall’ausiliario del giudice, salve le riserve di seguito previste in ragione della
specialità della materia del lavoro e del suo rito.
2. Il Giudice può disporre che l’udienza, con le modalità ed eccezioni di seguito
precisate, si svolga secondo le modalità previste dall’art. 83, co. 7, lett. H del D.L.
18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo
preferibilmente 7 giorni prima della data dell’udienza . Con tale provvedimento il giudice
assegna termine fino a 4 giorni prima della data dell’udienza per il deposito telematico
delle note scritte , contenenti le sole istanze e conclusioni. Il provvedimento del giudice
che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti
della legge.
3. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei
termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del
fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”.
4. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quelle in cui egli
comunque interviene su disposizione del giudice , è possibile prevedere specifiche
modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta , anche mediante dichiarazione
scritta firmata digitalmente, garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul
quesito formulato, sugli eventuali chiarimenti e sulle modalità di conferimento
dell’incarico.
5. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale
modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di
udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella
originaria; c) fissare una data ex novo.
6. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il
momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del
giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura
di adottare i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente
fissando un ulteriore udienza che sarà comunicata , a cura della cancelleria , a tutte le
parti costituite .
7. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta sarà
attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici
(al fine della remunerazione).
Art. 2 Deposito telematico delle note scritte
1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell’Art. 1
punto 2 le note scritte d’udienza . Tali note sono redatte, ove possibile, nel rispetto dei
principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della
tipologia delle istanze , anche tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati,
fatte salve, sempre, le garanzie di cui all’udienza di riferimento. In ogni caso, anche
tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il
contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni, repliche e
conclusioni previste per l’udienza di riferimento. E’ fatta salva la facoltà dei procuratori
delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette note la discussione orale della
causa, anche per via telematica; in tal caso il Giudice dispone la fissazione di un’apposita
udienza mandando alla cancelleria di provvedere alle necessarie comunicazioni.
2. I difensori depositano in telematico le note scritte d’udienza in modalità disgiunta.
3. La nota scritta d’udienza contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore ed
è dotata di sottoscrizione digitale.
4. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica il termine
per il deposito delle note di trattazione scritta come già precisato al comma 2 dell’articolo
1.
5. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione
scritta dell’udienza”; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del
procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione
figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono.
6. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di
cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non
oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.
7. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di
ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti,
dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione
tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo
termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 4 giorni.
8. Se il difensore intenderà chiedere le note conclusionali illustrative di cui all’art.429
comma 2 c.p.c. formulerà la relativa istanza nelle note di trattazione scritta ed il giudice
potrà rinviare la causa concedendo apposito termine per la redazione di note
conclusionali in vista della decisione come già avviene in via ordinaria.
9. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro
il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309,
631 c.p.c.).
Art. 3 Costituzione del convenuto o del resistente
1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno
dell’udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario
indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico,
così come previsto dall’art. 83, comma 11, D.L. 18/2020, fatte salve le decadenze medio
tempore intervenute.
2. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno stesso
dell’udienza a prescindere dal deposito o meno delle note d’udienza e deposita
contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice rinvia la trattazione della causa ai
sensi dell’Art. 2, punto 4, ove ritenuto necessario per consentire all’attore o ricorrente di
esercitare pienamente il contraddittorio.
3. Se il convenuto o resistente si costituisce telematicamente il giorno dell’udienza e
non deposita contestualmente le note scritte, il giudice rinvia la trattazione della causa a
successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta. E’
fatta salva la facoltà dei procuratori delle parti di chiedere congiuntamente nelle predette
note la discussione orale della causa; in tale caso il giudice dispone la fissazione di
un’apposita udienza, da tenersi anche per via telematica, mandando alla cancelleria di
provvedere alle necessarie comunicazioni.
Art. 4 Provvedimenti del giudice
1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria
del provvedimento di cui al punto 1 dandone atto nel suo provvedimento ; da quella data
decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che
conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli
decisori.
2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e
contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice
potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare le copie informatiche degli atti di
parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi
dalla normativa sul PCT.
3. Il giudice, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte
d’udienza, emette, il giorno dell’udienza o successivamente i provvedimenti richiesti,
ovvero quelli necessari al corso del giudizio. Nel caso in cui il provvedimento emesso
all’esito dell’udienza di trattazione scritta avesse natura di sentenza, il giudice provvederà
nella stessa data fissata per l’udienza, al deposito telematico del dispositivo e di norma
della contestuale motivazione. Gli atti del giudice saranno comunicati alle parti a cura
della cancelleria..
4. Il giudice adotterà i provvedimenti di cui al comma 3 anche nel caso in cui almeno
una sola delle parti depositi note di trattazione scritta entro il termine fissato dal
giudicante, salvo che la stessa non formuli istanza di rinvio o di trattazione orale anche
con modalità telematica.
La regolamentazione della trattazione delle causa, come di seguito specificata,
presuppone la preventiva verifica della rituale instaurazione del contraddittorio; nel caso
che emergano violazioni del contraddittorio, il Giudice concederà nuovo termine per
sanare il vizio processuale od un mero rinvio per il deposito telematico degli atti
notificati :
A) A.T.P.art.445 bis c.p.c. : 1) nel caso di contraddittorio ritualmente instaurato
all’08.03.2020, e nel caso di ammissione di consulenza medico legale, si disporrà il
conferimento dell’incarico con la modalità in trattazione scritta come da separati modelli;
2) solo in caso di richiesta motivata di una parte ai sensi dell’art.83 comma terzo del d.l.
n.18/2020 si procederà con l’udienza a parte chiuse;
B) opposizione ad A.T.P. art.445 bis comma sesto c.p.c. 1) le prime udienze si
terranno con trattazione scritta, all’esito delle quali il giudice decide la causa ovvero
rinvia per il deposito di note illustrative, e/o per chiarimenti/ giuramento ctu; 2) nel caso
che agli atti risulti già depositata la perizia medico legale, sarà disposta la udienza a
trattazione scritta per la decisione del giudizio;
C) cause di previdenza ed assistenza che non richiedono la consulenza medico legale:
1) trattazione scritta alla prima udienza, al cui esito il giudice dispone per la decisione con
trattazione scritta o con richiesta di integrazione documentale anche al fine di verificare i
dedotti pagamenti; 2) per il giudizi già maturi per la decisione si dispone il prosieguo
della causa con trattazione scritta;
D) per le cause di lavoro:
1) impugnativa di licenziamento ex art. 1, comma 47 / 51, della L. 92/2012.; ex artt. 2 e
3 Dlgs 23/2015; provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc; art. 28 L. 300/70; art. 702 bis
cpc
Per la trattazione della prima udienza il giudice potrà disporre per la trattazione scritta
salvo nel caso in cui i procuratori delle parti chiedano congiuntamente trattarsi la causa
in udienza o per via telematica, sia per consentire la comparizione delle parti che per la
discussione orale, nel caso che la causa sia matura per la decisione.
Nel caso che la causa debba essere istruita con l’interrogatorio di informatori e/o
l’escussione di testimoni, il Giudice, laddove ne ricorrano le condizioni, potrà fissare
un’apposita udienza per tale attività o rinviare ad altra successiva al 30 giugno c.a. .
Per la decisione della causa, il Giudice potrà disporre la trattazione scritta della causa
anche previo scambio di note difensive, salvo che i procuratori delle parti non chiedano
la discussione orale, anche per via telematica, da mandarsi ad apposita udienza.
2) altre materie previste e rientranti nell’art. 409 cpc
La prima udienza avrà trattazione scritta, salvo che il Giudice su richiesta dei procuratori
non disponga diversamente in ragione della particolarità della causa.
3) trattazione scritta per il conferimento dell’incarico al CTU contabile con giuramento
in sede separata, come da separati modelli;
4) formulazione di una proposta transattiva anche per i giudizi nei quali è in corso la
prova per testi.
E) per i giudizi di riscossione esattoriale si distingue: 1) per le 1^ udienze la
trattazione scritta al cui esito si può avere la decisione ovvero un’ordinanza di
integrazione documentale; 2) ovvero in caso di udienza di discussione già fissata vi è
udienza per la trattazione scritta;
F) per i giudizi cautelari-ivi compresi i giudizi di reclamo-, vi è la possibilità :1) di una
trattazione scritta per le sole cause che richiedono la presenza dei soli avvocati; 2) di una
udienza a porte chiuse per escutere un teste ad udienza;
G) per quelli in corso di istruttoria : l’escussione di un solo teste per udienza a porte
chiuse; 2) per le cause pronte per la decisione la trattazione scritta, salvo che i
procuratori delle parti non chiedano discutersi la causa in udienza o per via telematica;
H) fissazione di una udienza a porte chiuse per formalizzare le conciliazione in sede
giudiziaria su richieste delle parti ovvero conciliazione con trattazione scritta con il
deposito delle procure ai sensi dell’art.185 c.p.c. e con il verbale di conciliazione
sottoscritto telematicamente dagli avvocati ed all’esito con la ricezione del verbale di
conciliazione dal giudice con la sua sottoscrizione telematica e con ordinanza telematica
di estinzione del giudizio, come da separati modelli.
Aversa, 22/04/2020
Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord
Dott. Marcello Sinisi
Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
Avv. Gianfranco Mallardo

Prot. 1562/2020

PROTOCOLLO SEZIONE LAVORO-signed