Protocollo d’intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia

Il Tribunale di Napoli Nord della persona del Presidente Dr.ssa Elisabetta Garzo e la Presidente della Prima Sezione civile Dr.ssa Paola Bonavita

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in persona del Presidente Avv. Gianfranco Mallardo e delle Consigliere delegate alla Famiglia Avv. Rosa Cecere e Avv. Maria Dolores Di Micco

APPROVANO
il seguente
PROTOCOLLO DINTESA
SULLE SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI FAMIGLIA

La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso, prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum, comprensivo delle voci di spesa di carattere “ordinario” al fine di consentire al genitore beneficiario un’adeguata amministrazione del budget a disposizione, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e, pertanto, di possibile conflitto.

La determinazione di tale contributo tiene conto di quelle che erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa che le parti hanno l’onere di esporre nella maniera più dettagliata possibile nei rispettivi atti introduttivi.
Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.

Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti; per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento (Cass. 9372/2012).

Nell’ambito delle spese straordinarie si distinguono:

1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all’iscrizione alla scuola secondaria pubblica; spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all’Universita’ pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l’ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio; campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).

Nell’ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all’uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese  al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell’altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili .

Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere debitamente documentate.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l’indicazione del codice fiscale del minore.

Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore.

Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti.

Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti.

Aversa, lì 25 ottobre 2019

 

Presidente del Tribunale di Napoli nord

Dr.ssa Elisabetta Garzo

Presidente della Prima Sezione civile

Dr.ssa Paola Bonavita

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Avv Gianfranco Mallardo

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