Protocollo d’intesa per la trattazione delle Udienze Civili con le modalità telematiche previste dall’art.83 del DL 18/2020

Firmato il Protocollo d’intesa per la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche previste del DL n.18 all’art.83

Questa la dichiarazione del Presidente del COA di NApoli Nord, l’Avv. Gianfranco Mallardo:Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord ha sottoscritto con la Presidenza del Tribunale di Napoli Nord il protocollo per le udienze che si svolgeranno nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020 (seconda fase dell’emergenza Coronavirus), secondo quanto previsto dal DL 18/2020, con il pieno rispetto della salute di tutti gli operatori del settore. Si è cercato di riprendere le attività giudiziarie anche con tutti i limiti dovuti all’emergenza ed ai vecchi problemi strutturali.

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

UFFICIO DI PRESIDENZA

Protocollo d’Intesa per la trattazione delle Udienze Civili con le modalità telematiche disciplinate dall’art. 83, comma 7, lett. f) e h), D.L. 17/03/2020 n.18

All’esito dei Tavoli tecnici svoltisi in data 6 e 16 aprile 2020, con la partecipazione del Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi, del Presidente del C.O.A. di Napoli Nord, Avv.to Gianfranco Mallardo, dei Consiglieri del C.O.A. di Napoli Nord, avv.ti Rosa Cecere, Aniello Cirillo e Gianluca Lauro, dei MAGRIF del Settore Civile, dott.ri Rosario Canciello e Giovanni Di Giorgio, nonché del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Napoli Nord, dott. Fabio Iappelli, e del Direttore Amministrativo, dott. Nicola Minerva,

i sottoscritti: Dott. Marcello Sinisi, Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente C.O.A. Napoli Nord

Lette le previsioni dell’art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione) in merito allo svolgimento dell’udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l’accesso e l’uso della cd. stanza virtuale.

Letti, in particolare, l’art. 83, comma 7, lett. f) e h), D.L. 18/2020;

Letta la delibera CSM 186/VV/2020 del 26 marzo 2020, integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 ed 11 marzo 2020, che raccomanda l’adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell’Avvocatura.

Letto il provvedimento organizzativo adottato dal Presidente f.f. del Tribunale in intestazione in data 27 marzo 2020 recante “Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.3.2020 – Linee guida per la gestione degli affari civili e penali nel periodo 23 marzo – 15 aprile 2020”, il quale, tra l’altro, subordinava la trattazione delle udienze civili con le modalità telematiche previste dall’art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 alla sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa con il C.O.A. di Napoli Nord, nonché in vista dell’adozione degli ulteriori provvedimenti organizzativi previsti dal medesimo art. 83, comma 7, D.L. cit..

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento delle udienze civili secondo le modalità telematiche indicate dalle norme innanzi richiamate con “modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti” è opportuno individuare soluzioni condivise con l’Avvocatura, sulla scorta dei Protocolli già adottati a livello nazionale tra CSM, CNF e DGSIA, che offrono una cornice di riferimento uniforme per i Protocolli assunti anche in sede locale, per la durata del periodo emergenziale, adeguatamente adattate alle specificità del Tribunale di Napoli Nord, dei tempi e delle capacità di intervento della assistenza tecnica e delle concrete modalità di trattazione normalmente adottate, per le singole udienze, dai magistrati dell’ufficio.

Rilevato che ogni ulteriore aspetto organizzativo di dettaglio finalizzato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto nel Paese sarà oggetto di apposito ed ulteriore Provvedimento Organizzativo adottato dalla Presidenza dell’intestato Tribunale secondo quanto previsto dall’art. 83, commi 6 e 7, del D.L. 18/2020.

Ciò premesso, convengono le seguenti modalità di trattazione delle udienze civili, in uno a quella tradizionale in presentia, con decorrenza dal 12/05/2020 (fatte salve le previsioni di cui al richiamato decreto presidenziale del 27 marzo 2020), come di seguito indicato:

PARTE PRIMA

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

– art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 –

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. L’udienza mediante scambio di note scritte costituisce, salvo diversa valutazione del giudice, la modalità di trattazione preferenziale per i procedimenti civili, ivi comprese:
  • a) le udienze di precisazione delle conclusioni;
  • b) le udienze di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., nel rito ordinario, ed ex art. 429 c.p.c., nel rito del lavoro;
  • c) le udienze ex art. 183 e 420 c.p.c.;
  • d) le udienze di ammissione dei mezzi istruttori, all’esito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.;
  • e) le udienze di giuramento del C.T.U. e le udienze nei procedimenti di A.T.P. (ex art. 696 e 696 bis c.p.c.);
  • f) le udienze di trattazione all’esito del deposito della C.T.U. e di richiesta chiarimenti al C.T.U.;
  • g) le udienze dei procedimenti cautelari e sommari di cognizione;
  • h) le udienze in materia fallimentare, concorsuale ed esecutiva;
  • i) ogni ulteriore udienza in cause con parti già costituite.

Art. 2

Attività preliminari all’udienza

  1. Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento depositato telematicamente con adeguato anticipo rispetto alla data di udienza. Con tale provvedimento il giudice assegna congruo termine, preferibilmente non inferiore a 7 giorni prima dell’udienza, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con espresso avvertimento che il mancato deposito delle note di cui al successivo Art. 3 equivale a mancata comparizione delle parti ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.. Il provvedimento del giudice che dispone la trattazione scritta può prevedere ulteriori e specifiche modalità nei limiti della legge.
  1. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”;
  2. Per le udienze di giuramento del consulente tecnico d’ufficio e quelle in cui egli comunque interviene su disposizione del giudice, fatta in ogni caso salva ogni diversa valutazione del giudice, è possibile prevedere specifiche modalità per il giuramento dell’ausiliare in forma scritta (anche mediante dichiarazione scritta firmata digitalmente) garantendo comunque il contraddittorio delle parti sul quesito formulato e sulle modalità di conferimento dell’incarico.
  1. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo.
  2. L’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.
  3. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Art. 3

Deposito telematico delle note scritte

  1. I difensori depositano in via telematica nel termine assegnato ai sensi dell’Art. 2, comma 1 le note scritte. Tali note sono redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), anche tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato. In ogni caso, anche tenuto conto degli ulteriori scritti previsti dalla legge o autorizzati dal giudice, il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l’udienza di riferimento.
  2. I difensori depositano in telematico le note scritte in modalità congiunta ovvero, qualora ciò non sia possibile, disgiunta.
  3. La nota scritta è di regola congiunta e contiene le istanze e conclusioni di ciascun difensore e una sintetica replica a quelle avversamente formulate. La nota scritta è depositata da uno solo dei difensori, è dotata di sottoscrizione digitale di entrambi loro e contiene l’espressa dichiarazione che la stessa è stata formata da tutti i difensori, previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.
  1. Qualora i difensori delle parti, per problematiche tecniche, per l’elevato numero di parti processuali o per altre ragioni ostative espressamente indicate, non riescano a redigere e depositare una nota congiunta, ciascuno di loro deposita la propria nota contenente le rispettive istanze e conclusioni. In tale ipotesi, il giudice concede un nuovo termine per ulteriori note scritte di replica, ove necessario a garantire il contraddittorio su una o più specifiche questioni non prima sollevate dalle parti nei loro precedenti scritti difensivi già in atti, e sempre se ammissibili.
  2. Nel provvedimento che dispone la trattazione scritta il giudice indica, come sussidiari tra loro, sia il termine per il deposito della nota congiunta, sia quello per il deposito delle note disgiunte. Il termine per la nota congiunta è più breve di quello per le note disgiunte.
  3. Le note devono contenere l’indicazione: a) della dicitura “Note per la trattazione scritta; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell’anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che il documento è stato formato da tutti i difensori previo scambio tra loro di note contenenti le rispettive istanze e conclusioni.
  4. Eventuali documenti da produrre in udienza potranno essere allegati alle note di cui al presente articolo, ovvero con deposito separato da eseguirsi, in ogni caso, non oltre il termine assegnato dal giudice per il deposito delle note stesse.
  5. I documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 2 giorni.
  6. Le note contengono, in caso di discussione scritta in luogo di quella orale (art. 281 sexies c.p.c., rito lavoro, cautelari e camerali, art. 702 ter c.p.c.), le deduzioni conclusionali.
  7. Il mancato deposito della nota scritta, entro il termine stabilito o al più tardi entro il termine ultimo del giorno dell’udienza, equivale alla non comparizione (artt. 181, 309, 631 c.p.c.).

Art. 4

Costituzione del convenuto o del resistente

  1. La costituzione del convenuto o resistente può avvenire anche il giorno dell’udienza di prima comparizione, entro le ore 09:30 ovvero entro il diverso orario indicato dal giudice, ma deve necessariamente essere effettuata con deposito telematico, così come previsto dall’art. 83, comma 11, D.L. 18/2020.
  1. Se il convenuto o resistente risulta costituito telematicamente il giorno stesso dell’udienza, il giudice rinvia la trattazione della causa a successiva udienza, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta, al fine di garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.

Art. 5

Provvedimenti del giudice

  1. Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui all’Art. 2; da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori.
  2. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui all’Art. 3, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
  3. Il giudice, alla data fissata per la trattazione scritta, può redigere verbale di causa in cui, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, si riserva su quanto richiesto ovvero adotta i provvedimenti necessari al corso del giudizio.
  4. Il giudice, alternativamente, senza redigere alcun verbale di causa, preso atto del deposito o del mancato deposito delle note scritte, emette, il giorno dell’udienza o successivamente, i provvedimenti richiesti, ovvero quelli necessari al corso del giudizio.
  5. In ogni caso, qualora alla data fissata per la trattazione scritta una o più parti non risultino ancora costituite, il giudice adotta fuori udienza i provvedimenti richiesti e opportuni al corso del giudizio non prima che siano decorsi 5 giorni dalla stessa data fissata per la trattazione scritta.
  6. L’eventuale verbale ed il provvedimento emesso fuori udienza devono essere comunicati alle parti costituite, a cura del cancelliere.

PARTE SECONDA

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

– art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 –

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Considerato che l’efficiente trattazione delle udienze da remoto richiede adeguata dotazione tecnica e formazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché pronta disponibilità di assistenza tecnica, tale modalità di trattazione troverà applicazione residuale in tutti i casi in cui non sia possibile e/o opportuno, secondo valutazione in concreto operata dal giudice procedente, procedere alla trattazione mediante lo scambio di note scritte.

Art. 2

Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto

  1. Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. A tal scopo, considerati i tempi occorrenti per la comunicazione del provvedimento alle parti già costituite, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza differita rispetto a quella originaria.
  1. Il provvedimento conterrà l’espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
  2. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato.
  3. Il giudice adotterà il provvedimento di fissazione dell’udienza da remoto in modalità telematica, con apposito modello con corretta profilatura, sulla base dei “modelli consolle” già predisposti dal C.S.M., sempre liberamente adattabili.
  4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
  5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “udienza da remoto”.

Art. 3

Svolgimento dell’udienza da remoto

1. Nel verbale di udienza il giudice:

a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;

c) adotta, trascorsi quindici minuti dall’ora fissata per la trattazione dell’udienza da remoto, senza che vi sia stato alcun tentativo di collegamento delle parti all’aula di udienza virtuale, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento e dato atto della irreperibilità, anche telefonica, dei difensori al recapito indicato ex Art. 2, comma 3;

2. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza;

3. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l’uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

4. i documenti e gli atti attestanti la rituale notificazione degli atti introduttivi, e di ogni altro atto o provvedimento di cui sia stata disposta la notificazione alle controparti, dovranno sempre essere prodotti dal difensore della parte onerata alla notificazione tramite apposito deposito nel rispetto della normativa sul PCT, entro un congruo termine antecedente l’udienza fissata, di regola non inferiore a 2 giorni;

5. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio;

6. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente;

7. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell’udienza stessa;

8. se all’esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l’ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l’udienza da remoto (per l’ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l’accordo dei procuratori delle parti, l’ora della prosecuzione dell’udienza da remoto tramite l’uso dell’applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all’oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

9. Qualora si tratti di prima udienza, e alcuna delle parti, ritualmente evocata in giudizio, non risulti ancora costituita alla data fissata per la trattazione dell’udienza da remoto, il giudice rinvierà la causa ad altra successiva udienza, ferme restando le decadenze eventualmente maturate per la parte non costituita in termini.

Aversa, 22/04/2020

Il Presidente f.f. del Tribunale di Napoli Nord

Dott. Marcello Sinisi

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Avv. Gianfranco Mallardo

 

ALLEGATO