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Aggiornamenti del Presidente Avv. Gianfranco Mallardo (Video)

L’Avv. Gianfranco Mallardo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, ci spiega i provvedimenti e le attività intraprese nel Circondario di Napoli Nord nell’emergenza Coronavirus.

Il Presidente evidenzia che sul sito sono presenti, ora dopo ora, tutti i rinvii e le necessarie informazioni su cambiamenti, spostamenti, orari e quanto necessario all’attività della Classe Forense. Altresì è stato predisposto un sistema di notifiche push per avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

Altresì l’Avv. Mallardo ha formulato l’invito a restare a casa e condividere, ancor di più, gli affetti familiari. Con grande pazienza e lavoro ritorneremo alla normalità

Ogni comunicazione per quanto riguarda rinvii e modalità di gestione dell’emergenza #Coronavirus la potete trovare sul nostro sito (www.coanapolinord.it) o sul link RINVII

E’ operativa la nostra segreteria al numero 0810166187 aperta tutti i giorni dalle 9 oltre alla nostra pagina social

Questo per essere vicini alla Classe forense in questo momento di grande emergenza. Il COA è al lavoro continuo, in video conferenza tra i consiglieri, al fine di operare nell’emergenza continua al fine di rispondere alle esigenze degli avvocati. Al momento limitiamo al minimo la nostra presenza all’interno dei Tribunali, solo per questioni inderogabili. Vi invitiamo a leggere con attenzione tutti i provvedimenti ed i comunicati presenti in questo articolo e nelle prossime pubblicazioni.

 

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Sospensione eventi formativi. Estratto della delibera del COA del 3/3/2020 – N.7

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 3/3/2020 – N. 7

Omissis …

IL CONSIGLIO

– visto il provvedimento del Presidente in data 24/2/2020 e la delibera del COA del successivo 25/2 con i quali a stata disposta la sospensione fino al 29/2/2020 di tutte le attività connesse alla formazione continua;

– considerato che tutt’ora persistono le ragioni che presiedono I’adozione della misura adottata;

DISPONE

la sospensione di tutte le attività connesse alla formazione continua quali convegni, eventi e riunioni commissioni consiliari fino al 30 aprile 2020

Manda la Segreteria di pubblicare apposito awiso sul sito del COA e di comunicare ii provvedimento alla Presidenza del Tribunale, alla Procura Generale, ai Coordinatori delle Commissioni Consiliari ed agli enti organizzatori degli eventi formativi patrocinati dal COA in programma fino al 30/4/2020.

Omissis

Aversa, 4/3/2020

 

ALLEGATO

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Protocollo per fronteggiare il pericolo di epidemia

Protocollo di intesa per i settori civile e penale per l’adozione di misure temporanee utile a fronteggiare l’affollamento degli uffici giudiziari del circondario a seguito dell’emergenza nazionale sanitaria in atto da COVID-19

Il giorno 3 marzo 2020, alle ore 15.00, all’esito dei tavoli tecnici svoltisi in data 27 e 28 febbraio, con prosieguo in data odierna, e dei relativi esiti, i sottoscritti nelle rispettive qualità, Dr. Marcello Sinisi (Presidente del Tribunale di Napoli Nord f.f.), il Dr. Francesco Greco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord), l’Avv.to Gianfranco Mallardo (Presidente COA Napoli Nord) e il Dr. Fabio lappelli (Dirigente Amministrativo Tribunale di Napoli Nord)

Viste le linee guida di cui alla nota del Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli del 27.02.2020 n. 42/20 Gab. C. App. e P. Gen. 915/20 Prot. Ris., in via sperimentale, per ridurre il sovraffollamento, sia per ragioni di sicurezza del personale, degli Avvocati e degli utenti,

DELIBERANO

di adottare il seguente protocollo di intesa per la gestione delle misure atte a fronteggiare il pericolo di epidemia di cui all’emergenza sanitaria in premessa:

QUANTO AL SETTORE CIVILE:

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE:

in via sperimentale, per ridurre il sovraffollamento, sia per ragioni di sicurezza dei Magistrati e del Personale Amministrativo, degli Avvocati e degli Utenti. sia come misura di prevenzione della diffusione del Virus COVID 19, si dispone che, il numero massimo dei procedimenti trattabili da ciascun giudice ad udienza non superi il numero complessivo di 60 giudizi, rinviando le cause in esubero di più recente iscrizione a ruolo.

I procedimenti in oggetto verranno trattati rispettando le misure di “distanziamento” prescritte dal Ministero della Salute, compatibilmente con le strutture disponibili  ed equamente distribuiti,  fino  a tre fasce orarie, la prima delle quali decorrente dall’orario di udienza previsto in tabella. Sarà cura del responsabile di cancelleria comunicare a mezzo pec. entro le ore 10.00 del venerdì di ciascuna settimana, all’indirizzo de1 COA – seereteriaordineavvocatinapolinordHlega1mail.it -, che ne curerà la diffusione ai propri iscritti e agli iscritti degli altri Ordini del distretto, l’elenco delle cause in trattazione della settimana successiva per ciascuna udienza e la loro ripartizione per fascia oraria, senza indicazione dei nomi delle parti ma con il solo numero di RG NR.

Per quanto concerne la gestione dell’udienza, il Giudice, chiamerà le cause secondo l’ordine della fascia oraria, e. qualora una o entrambe le parti non rispondessero alla prima chiamata, si provvederà. prima di procedere alla trattazione del giudizio, ad una seconda chiamata, entro il termine della fascia oraria di riferimento e la causa sarà trattata in coda solo con la seconda chiamata, fermo restando che provvedimenti pregiudizievoli per le parti non potranno  essere adottati se non trascorsa almeno un’ora dall’inizio di ciascuna fascia oraria.

TRIBUNALE CIVILE:

Per la sezione lavoro, in relazione alla quale già esiste un’articolazione tabellare in due fasce orarie, cause previdenziali, dalle 9.30 alle 11 e cause di lavoro dalle 11 in poi, si dispone in via sperimentale, di istituire 4 fasce orarie:

dalle ore 9.30 alle 10.30 la trattazione di giudizi ex art. 445 bis cpc,

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 la trattazione dei giudizi di previdenza;

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 la discussione in rito in merito delle cause di lavoro;

dalle ore 12.00 in poi l’istruttoria delle cause di lavoro.

Per la terza sezione civile sono confermati gli attuali orari e calendari. Per la seconda sezione civile, l’udienza sarà articolata in tre fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.45 prime comparizioni, sfratti e udienze di precisazioni delle conclusioni;

dalle 10.45 alle 11.30 conferimento incarichi CTU, esame consulenze tecniche e provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;

dalle 11.30 alle 13.00 raccoglimento dei mezzi istruttori e all’interno di ciascuna fascia le cause verranno comunque trattate secondo l’ordine di ruolo.

Per la prima sezione civile l’udienza sarà articolata in almeno tre fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.45 prime comparizioni anche nei procedimenti presidenziali di interdizione e amministrazioni di sostegno, udienze di precisazioni delle conclusioni;

dalle 10.45 alle 11.30 trattazione cause e conferimento incarichi CTU, esame consulenze tecniche e provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;

dalle 11.30 alle 13.00 raccoglimento dei mezzi istruttori ed audizione minori e all’interno di ciascuna fascia, comunque, con trattazione delle cause secondo l’ordine di ruolo e gli orari eventualmente già fissati.

Le udienze Presidenziali tenute dai Presidenti Dr. Marcello Sinist e Dr.ssa Paola Bonavita, continueranno a svolgersi secondo gli orari già fissati. con trattazione prioritaria delle cause di separazione consensuale dei coniugi presso l’Ufficio della Presidenza.

Resta ferma la facoltà dei singoli Giudici di valutare casi eccezionali di udienze istruttorie/trattazione ad orari già prefissati e che vedano la partecipazione di parti, testimoni, ausiliari o Avvocati non del Foro.

Le richieste di nulla osta e autorizzazioni riguardanti le negoziazioni assistite in materia

matrimoniale potraniio anche essere inviate, sottoscritte con firma digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica: affariclvili.procura.napo1inordHgiustiziacert.it.

OUANTO AL SETTORE PENALE:

Le udienze dibattimentali, siano esse collegiali che monocratiche, saranno organizzate su quattro fasce orarie:

dalle 9.30 alle 10.30, per la chiamata dei processi di prima udienza e per quelli immediatamente rinviabili;

dalle 10.30 alle 12.00, per la trattazione dei processi con istruttoria dalle 12.00 alle 14.00, per la trattazione dei processi con istruttoria

dalle 14.00 alle 16.00, per la trattazione di eventuali prosiegui istruttori e per le discussioni.

Le udienze GIP/GUP saranno organizzate in due fasce orarie:

dalle 9.30 alle 11.00 per i processi immediatamente definibili dalle 11.00 in poi per i restanti processi. PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI CONSULTATE E SCARICATE IL PDF DEL PROTOCOLLO

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Il Coa di Napoli Nord chiede la sospensione delle attività giudiziarie

Il Virus Covid 19 è arrivato in Campania ed alcuni casi di contagio si sono avuti tra gli avvocati che hanno frequentato le aule dei Tribunali in questi ultimi giorni.

Per tali motivi e visto quanto richiesto da altri ordini forensi il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, l’Avv. Gianfranco Mallardo in un lettera inviata al Ministro di Giustizia, al Ministro della Salute, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Corte di Appello di Napoli e al Presidente del Tribunale di Napoli Nord ha chiesto la sospensione dell’attività giudiziaria, la sospensione dei termini procedurali fino al termine dell’emergenza e che venga assicurato lo smistamento tempestivo delle istanze di rinvio presentate per via telematica per chi abbia fondato timore di aver avuto contatti con i soggetti conclamati positivi al Virsu Covid 19, assicurandone l’accoglimento, oltre ad ogni altro provvedimento idoneo.

Virus Covid 19, questo il testo della nota inviata

Oggetto: Emergenza sanitaria per il pericolo di diffusione Virus Covid 19

– Protocollo 155/2020 del 01.03.2020

Quale rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, sentito il Consiglio in via d’urgenza,

preso atto:

  • delle linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale Forense con data 28.02.2020;
  • delle linee guida congiunte della Corte di Appello di Napoli e Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli del 27.02.2020;

ritenuto che:

  • su richiesta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord (delibera del 25.02.2020) si è costituito e riunito nei giorni 27 e 28.02.2020 il Tavolo tecnico per l’adozione di misure temporanee utili a fronteggiare l’affollamento degli uffici giudiziari del circondario di Napoli Nord, ove sono state adottate misure in linea con le determinazioni superiori sopra indicate;
  • sono iniziate in data 29.02.2020 operazioni di sanificazione di alcuni uffici giudiziari ministeriali, mentre sono in programma quelle degli uffici del Giudice di Pace a gestione comunale;
  • si sono accertati, nei giorni 28 e 29.02.2020 alcuni casi di contagio tra gli avvocati che hanno partecipato alle udienze, ovvero hanno avuto accesso agli uffici giudiziari del circondario di Napoli Nord;
  • le misure adottate, benché tutte utili alla riduzione dei rischi, non appaiono tali da escludere il concreto rischio di diffusione del virus, vista la contaminazione di soggetti operanti abitualmente nel circondario di Napoli Nord e che hanno avuto ripetuti contatti con avvocati, personale di cancelleria e magistrati del territorio;
  • è in pericolo il diritto costituzionalmente garantito alla salute di tutti gli operatori, dei cittadini che accedono agli uffici e dei loro familiari;

considerato

  • l’inadeguatezza strutturale degli uffici giudiziari del Tribunale e del Giudice di Pace del circondario per evitare il sovraffollamento delle aule, già da tempo denunciata da questo Consiglio dell’Ordine;
  • che l’Organizzazione Mondiale della Salute consiglia l’adozione di ulteriori misure per prevenire l’infezione e contenere la diffusione del virus,

CHIEDE

alle Autorità in indirizzo, ognuna per la propria competenza:

  • che si disponga in via d’urgenza il rinvio di tutte le udienze non assolutamente indifferibili e di tutte le altre attività di cancelleria non soggette a scadenza dei termini, per un periodo non inferiore a giorni quindici (pari al periodo di incubazione del virus);
  • che si disponga la sospensione dei termini procedurali fino al termine dell’emergenza;
  • che, nelle more del richiesto provvedimento di sospensione, venga assicurato lo smistamento tempestivo delle istanze di rinvio presentate per via telematica per chi abbia fondato timore di aver avuto contatti con i soggetti conclamati positivi al Covid 19, assicurandone l’accoglimento;
  • ogni altro provvedimento idoneo a garantire la salute degli utenti delle strutture giudiziarie.

Aversa, 29 febbraio 2020

  Il Presidente

  Avv. Gianfranco Mallardo

Emergenza sanitaria Coa Napoli Nord

Il Consiglio chiede la sospensione delle riforme (Video)

Nella cornice della emozionante giornata prevista per la consegna delle Toghe d’onore e delle Medaglie d’oro presso la Pinacoteca del Seminario Vescovile di Aversa il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord si è riunito in seduta straordinaria al fine di chiedere la sospensione dell’entrata in vigore delle riforme sia del processo civile sia dell’entrata in vigore della riforma della prescrizione penale, senza che avvenga contemporaneamente lo stanziamento di adeguate risorse, economiche e di personale, per il miglior funzionamento degli uffici giudiziari e di avviare un franco confronto con i rappresentanti dell’avvocatura. Altresì il Consiglio chiede agli Organismi nazionali rappresentativi dell’avvocatura, agli avvocati parlamentari e a tutte le forze politiche di vigilare affinché il confronto possa avvenire al più presto e scongiurare con ogni mezzo l’entrata in vigore della riforma preannunciata, che getterebbe il cittadino in un baratro stante la mancata adozione di strumenti efficaci a garantire i giusti tempi del processo.

Questo il contenuto della delibera che alleghiamo integralmente

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, riunitosi nella seduta straordinaria del 14.12.2019,

considerato:

  • che è in corso un progetto di riforma della Giustizia civile e penale in cui il Governo ha eluso ogni confronto con la rappresentanza politica dell’avvocatura, disattendendo ogni richiesta di soluzione della cronica carenza di strutture, mezzi e personale degli uffici giudiziari italiani. Tra questi, purtroppo, il Tribunale di Napoli Nord che risente di una errata programmazione sia nel dimensionamento della pianta organica dei dipendenti, sia della struttura ove è allocato, facendo diventare vacuo ogni proclama del Governo che dichiarava di voler risolvere le problematiche criminali, sociale ed ambientali di questo territorio;
  • che la proposta di riforma del processo civile, caratterizzata da innumerevoli preclusioni, comporterebbe un aumento infinito dei tempi di definizione del giudizio rendendolo solamente rigido ed ingessato;
  • che la riforma della prescrizione dei reati senza alcun intervento serio sulle strutture giudiziarie e sul sistema procedurale, tali da garantire la riduzione dei tempi del processo, mette solo in pericolo la libertà dei cittadini con vulnus dei diritti costituzionalmente garantiti;
  • che le proteste dell’avvocatura sono ignorate e addirittura contrastate dal Ministro di Giustizia con esternazioni pubbliche che banalizzano questioni complesse e provocano disinformazione ed errati convincimenti dei cittadini sulla legislazione attualmente vigente. Tutto ciò con l’evidente scopo di carpire in modo subdolo i consensi dell’elettorato e senza dare alcuna seria risposta alle grida d’allarme degli avvocati;

chiede:

  • al Presidente del Consiglio dei Ministri la sospensione di ogni progetto legislativo di riforma del processo civile e dell’entrata in vigore della riforma della prescrizione penale, senza lo stanziamento di adeguate risorse per il miglior funzionamento degli uffici giudiziari e di avviare un franco confronto con i rappresentanti dell’avvocatura;
  • agli Organismi nazionali rappresentativi dell’avvocatura, agli avvocati parlamentari e a tutte le forze politiche di vigilare affinché il confronto possa avvenire al più presto e scongiurare con ogni mezzo l’entrata in vigore della riforma preannunciata, che getterebbe il cittadino in un baratro stante la mancata adozione di strumenti efficaci a garantire i giusti tempi del processo.

VEDI L’INTERVISTA AL PRESIDENTE

Protocollo d’intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia

Il Tribunale di Napoli Nord della persona del Presidente Dr.ssa Elisabetta Garzo e la Presidente della Prima Sezione civile Dr.ssa Paola Bonavita

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in persona del Presidente Avv. Gianfranco Mallardo e delle Consigliere delegate alla Famiglia Avv. Rosa Cecere e Avv. Maria Dolores Di Micco

APPROVANO
il seguente
PROTOCOLLO DINTESA
SULLE SPESE STRAORDINARIE IN MATERIA DI FAMIGLIA

La premessa da cui muove il presente protocollo è quella di ridurre in via preventiva il contenzioso, prevedendo un assegno di mantenimento, voce certa nel quando e nel quantum, comprensivo delle voci di spesa di carattere “ordinario” al fine di consentire al genitore beneficiario un’adeguata amministrazione del budget a disposizione, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e, pertanto, di possibile conflitto.

La determinazione di tale contributo tiene conto di quelle che erano le specifiche spese correnti della famiglia coesa che le parti hanno l’onere di esporre nella maniera più dettagliata possibile nei rispettivi atti introduttivi.
Salvo diverso accordo dei genitori, sono considerate spese comprese nel mantenimento ordinario: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero.

Si intendono, invece, per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti; per tali caratteristiche non è ammissibile la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori, ponendosi la soluzione onnicomprensiva in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del mantenimento (Cass. 9372/2012).

Nell’ambito delle spese straordinarie si distinguono:

1) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche di iscrizione e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; le spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, quali quelle inerenti ad attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica; le spese medico- sanitarie, quali spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;

2) spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese e contribuzioni connesse all’iscrizione alla scuola secondaria pubblica; spese relative a libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese relative all’Universita’ pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l’ipotesi di fuori corso); scuola bus soltanto se la spesa era già esistente durante il matrimonio; campo estivo solo se entrambi i genitori lavorano (diversamente va concordata).

Nell’ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell’immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all’uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Al solo fine ai agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese opportunamente dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese  al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a mettere a disposizione dell’altro documenti fiscali (fatture, ricevute) relative a spese deducibili .

Le spese straordinarie indicate ai punti 1) e 2) dovranno essere debitamente documentate.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta, scontrino), con l’indicazione del codice fiscale del minore.

Il Presidente, in sede presidenziale e i giudici istruttori in corso di giudizio, determineranno in ossequio al principio di proporzionalità, la percentuale che farà carico a ciascun genitore.

Ne consegue che le spese straordinarie potranno essere ripartite in misura diversa tra i genitori, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche, salvo diversi accordi tra le parti.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all’assegno di mantenimento, salvo diverso accordo tra le parti.

Il presente protocollo si intenderà richiamato dalla data della sua sottoscrizione in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti.

Aversa, lì 25 ottobre 2019

 

Presidente del Tribunale di Napoli nord

Dr.ssa Elisabetta Garzo

Presidente della Prima Sezione civile

Dr.ssa Paola Bonavita

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord

Avv Gianfranco Mallardo

Scarica qui il Protocollo Spese straordinarie

 

Patrocinio a spese dello stato, liquidazione compensi, ecco le modifiche del nuovo protocollo d’intesa

PROTOCOLLO D’INTESA

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER I DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL  PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Processo Civile in materia di affari di famiglia e volontaria giurisdizione

Premessa

In merito alla quantificazione del compenso da liquidare in favore dei difensori di parti ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello stato, nel contenzioso familiare e di volontaria giurisdizione, a seguito del protocollo d’intesa su base Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale Forense, con l’auspicio che venga adottato con l’accordo del della Presidenza del Tribunale di Napoli Nord.

Il D.M. n. 55 del 2014, modificato dal decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96, intitolato “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247″, apporta alcune modifiche di rilievo alla disciplina dei parametri forensi. Il  DM 55/14  e successive modifiche prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è pertanto utile individuare parametri standardizzati di liquidazione. L’art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014, modificato dal nuovo decreto n. 37 dell’8 marzo 2018, prevede che “ oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate, all’avvocato è dovuta in ogni caso una somma per il rimborso delle spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale, ferma restando quanto previsto dai successivi art. 5,11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta” oltre IVA e CPA.  Relativamente alle spese forfettarie si deve precisare che il rimborso della somma è dovuto in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale. La normativa in materia stabilisce che: “ L’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidate dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, gli importi sono già ridotti della metà ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115 /2002 e non possono essere ulteriormente decurtati. L’Art. 4 comma 1, seconda parte, del regolamento n. 55/14, modificato dal Decreto n. 37 /18 stabilisce che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui  alle tabelle indicate al regolamento. L’indicazione rappresenta un criterio importante perché indica la modalità con il quale il Giudice deve iniziare la valutazione complessiva. Partendo dai valori medi, il Giudice, in applicazione delle novità introdotte nei parametri, potrà aumentare di regola sino all’80% ovvero potrà diminuire il valore medio in ogni caso non oltre il 50%. Significativa è la disposizione che riguarda la sola fase istruttoria per la quale l’aumento rimane, di regola, fino al 100%, mentre la diminuzione può essere disposta, secondo le nuove disposizioni, ma in ogni caso non oltre il 70% .

L’art. 4, comma 6, del regolamento precede che nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o nell’ipotesi di transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentata sino a ¼ rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Il regolamento intende premiare la conciliazione o comunque la transazione e ciò è legato all’effetto deflattivo sul contenzioso conseguente.

Tutto quanto premesso

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord di intesa con la  Presidenza del Tribunale di Napoli Nord ed i Presidenti della Sezione I e II adottano  il presente Protocollo  per  la  liquidazione dei compensi per i difensori delle parti ammesse al Patrocino a Spese dello Stato in materia di famiglia e volontaria giurisdizione nei processi civili:

  1. SEPARAZIONE CONSENSUALE: compenso totale al netto delle riduzioni € 968,45

Fase di studio (€ 1.134,00)  e fase  introduttiva (€ 802,90),calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile(da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 30% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.936,90) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE GIUDIZIALE TRASFORMATA IN OMOLOGA DINANZI AL PRESIDENTE: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.162,14

Fase di studio (€ 1.134,00)  e fase  introduttiva (€ 802,90),calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), ridotte del 30% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14, con la maggiorazione del 20%  per l’ accordo (pari a € 387,38),  con la riduzione sul compenso totale (€ 2.324,28) ai sensi dell’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. DIVORZIO CONGIUNTO: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.521,85

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.043,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. DIVORZIO GIUDIZIALE TRASFORMATO DINANZI AL PRESIDENTE: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.694,79

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla sola fase decisoria, in conformità all’art. 4, comma 6°, D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/2018 (€345,87) e con la riduzione sul compenso totale (€ 3.389,57) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE SENZA ISTRUTTORIA O CONFERMA DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.521,85:

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.043,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON RICHIESTE ISTRUTTORIE NON SVOLTA: compenso totale al netto delle riduzioni€ 1.865,85

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase istruttoria ridotta al 60% (€ 688,00); fase decisionale ridotta del 50% (€ 1.383,50) ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 3.731,70) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO GIUDIZIALE CON ISTRUTTORIA MEDIA: compenso totale al netto delle riduzioni € 2.090,20

Fase di studio (€ 972,00)  e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M. 55/14; fase istruttoria ridotta al 50% (€ 860,00); fase decisionale ridotta del 40% (€ 1.660,20) ex art. 4, comma 1, D.M.. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 4.180,40) di cui all’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato

  1. SEPARAZIONE O DIVORZIO CON ISTRUTTORIA COMPLESSA: compenso totale al netto delle riduzioni € 3.073,6

Fase di studio (€ 972,00) e fase  introduttiva (€ 688,20) ridotte del 40% ex art. 4, comma 1, D.M.  55/14; fase di trattazione (1.720,00) e fase decisionale (2.767,00), calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione sul compenso totale (€ 6.147,20) ai sensi dell’art. 130  d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato.

In via meramente e salvo la peculiarità del caso concreto, si precisa che per separazioni e divorzi con istruttoria media devono intendersi quei procedimenti in cui è stata espletata la prova orale (ad es. interrogatorio formale; prova testi; ascolto minore); vi è stata eventualmente richiesta di relazioni dei SS e/o documentazione di tipo reddituale alle parti; mentre per separazionie divorzi con istruttoria complessa devono intendersi quei giudizi in cui sono stati effettuati accertamenti di natura tributaria (a mezzo G.D.F.) c/o accertamenti sulla capacità genitoriale (ad esempio conferimento CTU) oppure procedimenti caratterizzati dalla presenza di sub (si pensi alla richiesta di procedimenti de potestate in sede di separazione e/o divorzio).

Nei casi sub a) e  c) se il difensore difende entrambi i coniugi sul compenso determinato verrà  applicata la maggiorazione del 20%.

In  tal caso è auspicabile la presentazione da parte del difensore di un’ unica istanza di liquidazione per evitare erronee duplicazione di provvedimenti, assoggettabili a revoca

Nei casi sub e); f); g); h)  in caso di accordo raggiunto in corso di causa sul compenso determinato verrà  applicata la maggiorazione del 25% da calcolarsi sulla sola fase decisoria, in conformità all’art. 4. Comma 6°, D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 37/2018

Spese generali al 15% sul compenso totale al netto delle riduzioni

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

  1. Procedimenti di V.G. senza istruttoria o con istruttoria semplice -indipendentemente dalla tipologia- se la trattazione si esaurisce in un’unica udienza o se la controversia è di pronta definizione (a titolo esemplificativo ricorsi ex 156, comma 6, c.c.) : compenso totale al netto delle riduzioni € 778,75:

importo calcolato sul valore medio (€ 2.225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), ridotto del 30% per la non complessità della controversia, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.557,5) di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

  1. Procedimenti di V.G.con istruttoria media: compenso totale al netto delle riduzioni € 890,00:

importo calcolato sul valore medio (€ 2.225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), ridotto del 20% per la non complessità della controversia, con la riduzione sul compenso totale (€ 1.780,00) di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

C) Procedimenti di V.G. con istruttoria complessa: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.112,50:

importo calcolato sul valore medio (€ 2225,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

D) Procedimenti di V.G. con istruttoria di particolare complessità: compenso totale al netto delle riduzioni € 1.585,00:

importo calcolato sul valore medio (€ 3.170,00) relativo allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile della causa (da € 26.001 a € 52.000), con la riduzione di cui all’art. 130 d.p.r. 115/2002 per il Patrocinio a Spese dello Stato;

In caso di accordo raggiunto in corso di causa compenso determinato verrà applicata la maggiorazione del 25%.

Spese generali al 15% sul compenso totale al netto delle riduzion

Valutazione del reddito

Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio, non si deve tener conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore, poiché finalizzate alla determinazione concreta dell’imposta da pagare . L’autonoma configurazione del reddito imponibile cui si riferisce l’art. 76.1 dPR n. 115 /2002 comporta invece la rilevanza del reddito lordo e anche dei redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante.

Nei casi di omessa dichiarazione, i redditi vanno accertati, ai fini qui rilevanti, ricorrendo a qualsiasi mezzo di prova, e dunque anche alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; pertanto, in chiave riassuntiva rilevano il tenore di vita dell’interessato e dei familiari conviventi, e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti ed illeciti (Cass. n. 12405/2014).

Cumulo dei redditi

Ai fini dell’ammissione, la somma dei redditi dell’istante e dei familiari conviventi, non deve superare il limite normativo che attualmente è fissato in euro 11.493,82. La regola del cumulo non si applica con riguardo ai familiari conviventi rispetto ai quali vi è conflitto con l’istante ( art. 76.4), sicché va tipicamente escluso dal computo il reddito del coniuge in conflitto, osservandosi, peraltro, che di regola nei giudizi divorzili, nonché in quelli di modifica delle condizioni di separazione ovvero revisione di quelle di divorzio, il presupposto della convivenza non dovrebbe teoricamente sussistere.

Istanza per l’ammissione al patrocinio

L’istanza è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero con le modalità che l’art. 38.3 dPR n. 445/2000 prescrive per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre ad organi della P.A. (art. 78.2): l’istanza può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le indicazioni che l’istanza deve contenere a pana di inammissibilità sono disciplinate dagli artt 79 e 122 cui si rinvia.

In particolare l’istanza deve includere una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato-ai sensi dell’art. 46.1 lett. O) dPR n. 445/2000- attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76 nonché l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 76.1 lett. C.D).

Non è necessario che la sottoscrizione apposta in calce all’autocertificazione attestante le condizioni reddituali e patrimoniali sia autenticata né corredata da documento di identità del dichiarante, in quanto gli artt. 79 e 46 dPR n. 445/2000, richiedono esclusivamente che l’atto sia sottoscritto dall’interessato.

Documentazione da allegare all’istanza di liquidazione

Con l’istanza di liquidazione vanno prodotti:

  1. Il fascicolo relativo alla fase dell’ammissione anticipata (con delibera di ammissione, autocertificazione dei redditi, documenti integrativi eventualmente richiesti dal COA;
  1. Il certificato di stato di famiglia aggiornato;
  1. Le dichiarazioni dei redditi dell’istante e dei familiari conviventi, coprendo il periodo ricompreso tra la data della domanda di ammissione e la data di definizione del procedimento (ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento);
  1. Le comunicazioni relative alle variazioni reddituali ex 79.1 lett. D , con i relativi riscontri documentali

Considerato che dall’art. 136 dPR n. 115/2002 emerge che il Giudice deve verificare i presupposti dell’ammissione, talché dunque è dovuto l’effettivo controllo sulle condizioni reddituali originarie e sopravvenute, oltre che sull’adempimento dell’onere di comunicazione delle variazioni di reddito ex art. 79.1 Lett. D., in caso di mancato deposito della documentazione sopra indicata nel termine di 60 giorni, salva possibilità di proroga, si procederà alla revoca dell’ammissione –disposta in via provvisoria- della parte al patrocinio a Spese dello Stato, con conseguente rigetto dell’istanza di liquidazione.

Al fine di agevolare il deposito della documentazione predetta, si prevede che la certificazione indicat al punto 3. Potrà esser richiesta all’Agenzia dell’Entrate per motivi di giustizia anche dalla parte personalmente e/o da persona convivente con essa, appositamente delegata.

Decorrenza degli effetti dell’ammissione al patrocinio

Quanto alla decorrenza degli effetti,  nel processo civile, non deve necessariamente assumersi come riferimento la delibera del Consiglio dell’Ordine ex art. 126, poiché come osservato dalla giurisprudenza di legittimità: “il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare i diritti dell’istante per un fatto ad esso non addebitabile”

Pertanto, l’avvocato ha diritto al riconoscimento delle voci di spesa strettamente collegabili all’atto introduttivo, sul presupposto dell’avvenuto deposito presso il COA, in data anteriore a tale atto, dell’istanza di ammissione al patrocinio e ciò dunque a prescindere dalla data della delibera di ammissione (Cass. n. 24729/2011, esplicitamente richiamata  dalla circolare n. 43/2015 del Ministero della Giustizia).

Dichiarazione di totale assenza di redditi

Una tale dichiarazione deve essere adeguatamente motivata, con l’indicazione di elementi idonei a dare conto della situazione (vanno ad es. indicate le fonti di sostentamento) perché diversamente l’inverosimiglianza costituisce il concreto elemento per ritenere che l’istante non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 72. In ogni caso, non può essere accolta la richiesta fondata su un’autocertificazione inattendibile.

Revoca/Rinuncia al mandato difensivo

Il difensore precedente mantiene il suo diritto in virtù dell’ammissione originaria, che vale anche in rapporto al nuovo difensore, il quale pertanto non deve chiedere nuovamente l’ammissione al patrocinio.

Estinzione del giudizio e/o  rinuncia al difensore.

In ipotesi di estinzione del giudizio per inattività delle parti o mancata comparizione dei coniugi nei casi in cui la comparizione personale è prevista a pena di estinzione del procedimento ( si pensi alla separazione consensuale) si ritiene di confermare il precedente orientamento secondo il quale non è dovuto alcun compenso al difensore con revoca dal Patrocinio a Spese dello Stato per la parte ammessa.

Restano, invece, esclusi i casi diversi di estinzione, ossia per decesso di una delle parti; in caso di riconciliazione delle stesse, previa dichiarazione personale, come indicato in Protocollo. In questi casi sarà dovuto il compenso al difensore limitatamente alla fase di studio ed introduttiva del relativo giudizio, perché sono le uniche fasi in cui è stata espletata attività difensiva (si pensi alla riconciliazione dinanzi al Presidente o decesso in sede presidenziale).

Negli ulteriori casi, ossia ipotesi di estinzione in corso di causa (si pensi al decesso di un coniuge durante la causa di separazione e/o divorzio) la pronuncia sarà di cessata materia del contendere con liquidazione in base alla tabella indicata in PROTOCOLLO a seconda della fase processuale in cui si verifica la causa estintiva)

Ai sensi dell’art. 128 Testo Unico 115/2002 il difensore dovrà in udienza dichiarare l’estinzione.

Ed invero si evidenzia che “ove l’attore o impugnante nel giudizio sia l’ammesso al patrocinio, costui è onerato di far giungere il giudizio ad una pronuncia di merito che possa aprire le porte al recupero da parte dello Stato delle spese erogate in suo favore dallo Stato che gli ha “finanziato” il giudizio; pertanto, se costui rinuncia all’azione o lascia negligentemente estinguere il giudizio, lo Stato, non potendo sprecare risorse, agisce nei suo confronti per il recupero delle spese anticipate e prenotate.

Si osserva che il patrocinio a spese dello Stato è preordinato a soddisfare l’esigenza di assicurare il ricorso alla tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa del cittadino non abbiente «non risulti manifestamente infondata» (v. Cass. Civ., sez. II, 23 novembre 2011 n.24723 che esclude il diritto al patrocinio per l’attività stragiudiziale); come del resto ha precisato dalla giurisprudenza di merito che afferma “In particolare, l’onere posto a carico dello Stato presuppone una attività scrupolosa e diligente della parte ammessa la quale deve agire con prudenza e valutando, in modo serio e non futile, tutti gli elementi in fatto di cui è possesso, già prima della introduzione del procedimento. Ciò a maggior ragione nel caso in cui il patrocinio venga speso in procedure introdotte su istanza della parte ammessa, e in cui, ex lege, l’assenza di attività di impulso produce la estinzione della procedura (art. 707 c.p.c.). In questo caso, maggiore deve essere l’accortezza nella formulazione delle domande e nella osservazioni degli adempimenti di legge, poiché la sorte del procedimento dipende in via quasi esclusiva dalla volontà dell’istante. Il diritto al beneficio erariale non può, infatti, essere concesso dove la parte abbia manifestato disinteresse per la procedura non comparendo all’udienza in cui convocata. Dove, come nel caso di specie, la parte presenti il ricorso ma poi non si presenti, alla minima attività giurisdizionale coltivata si ricollega un profilo di grave imprudenza nell’esercizio dell’azione che esclude la persistenza delle condizioni per la fruizione del beneficio” (cfr. in tal senso Trib. Milano, sez. IX, decreto 6 maggio 2014).

L’evidente ratio sottesa alla citata opzione ermeneutica appare peraltro rafforzata dalla recente novella legislativa  (art. 15 D.L. 113/2018) che ha  inserito all’interno del DPR 115/2002,  nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, l’art. 130-bis secondo cui Nel processo civile, quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova

Incompatibilità tra richiesta di distrazione e patrocinio a Spese dello Stato.

Se il difensore negli atti difensivi ha avanzato richiesta di distrazione, si ritiene di dover applicare  integralmente quanto statuito recentemente dalla Suprema Corte (cfr. Cass; sentenza n. 5232/2018) secondo cuil’ammissione al gratuito patrocinio esclude ogni rapporto di incarico professionale tra le parti in favore del quale è stato emesso il relativo provvedimento e il difensore nominato dal giudice a norma dell’art. 13 delle legge n. 533 del 1973 sia in caso di vittoria sia in caso di soccombenza, in quanto il rapporto si costituisce esclusivamente tra il difensore nominato e lo Stato, con la conseguenza dell’incompatibilità tra detto rapporto e quello di mandato professionale e, ove questo venga dedotto dal difensore, come nel caso di richiesta di distrazione delle spese ed onorari, il venir meno del primo (vedi Cass. n. 1454 del 1980). Atteso tale principio nessun rilievo può assumere la circostanza che l’emissione del patrocinio statale sia stato concesso successivamente alla richiesta di distrazione delle spese come se fosse un’implicita rinuncia alla distrazione delle spese e non al beneficio del gratuito patrocinio. Piuttosto, è stato osservato, in proposito, che il sistema del patrocinio a spese dello Stato, escludendo ogni rapporto fra il difensore della parte meno abbiente assistita e la parte non soccombente non assistita, è incompatibile con la distrazione delle spese, il quale crea in via eccezionale un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombete, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda, con la conseguenza che l’eventuale richiesta di distrazione delle spese giudiziali pone in essere una implicita rinuncia al patrocinio a spese dello Stato.

Va evidenziato che poiché è sufficiente la sola dichiarazione dell’avvocato distrattario, vincolante per il giudice, salva l’ipotesi di frode, di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari, si costituisce una situazione incompatibile con lo stato di non abbienza, con il presupposto principale del beneficio del patrocinio a carico dello Stato per avere la parte già trovato chi anticipa per lui le spese e non pretende l’onorario (avvocato distrattario), non ha rilevanza ai fini della rinuncia implicita, che alla richiesta di distrazione precede o segue l’emanazione del decreto che accerta i relativi presupposti, che devono essere verificabili in quel momento. D’altra parte, poiché la dichiarazione dell’avvocato distrattario vincolante per il giudice attesta una situazione di fatto incompatibile con la non abbienza, la successiva rinuncia alla distrazione non può eliminare gli effetti già verificatesi (se non per quanto riguarda l’onorario non riscosso almeno per le spese sono allora anticipate) sicché, venute meno le condizioni di fatto poste a base dell’ammissione al patrocinio a carico dello Stato non è possibile ricostituirla (vedi Cass. n. 1832 del 1983).

Soccombenza della parte NON ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte  ammessa al patrocinio, il giudice civile, a differenza di quello penale, non è tenuto a quantificare in maniera uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 DPR 115/2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore ex artt. 82 e 130 DPR 115/2002. A ragionar diversamente nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente,sarebbe avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri partì soccombenti, mentre la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità (in questi termini Cass. 11.9.2018 n. 22017).

Aversa (CE), 25 ottobre 2019

Il Presidente del Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa Elisabetta Garzo

Il Presidente I Sez. Civile Tribunale di Napoli Nord

Dott.ssa Paola Bonavita

Il Presidente II Sez. Civ. Tribunale di Napoli Nord

Dott. Marcello Sinisi

Il Presidente del Consiglio Dell’Ordine

degli Avvocati di Napoli Nord

Avv. Gianfranco Mallardo

Scarica qui il Protocollo d’intesa Gratuito patrocinio

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DETERMINA DI FISSAZIONE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ELEZIONI FORENSI COA NAPOLI NORD QUADRIENNIO 2019/2022.

Allegato